Come è noto, nell’anno 2007 la Regione Liguria consentiva, con apposita delibera di Giunta, la costruzione di un residence di circa seimila metri cubi lungo lo spiaggione di Corniglia nelle Cinque Terre.
L’area in questione era ed è sottoposta ai seguenti vincoli:
- vincolo idrogeologico
- - articolo 53 del Codice della Navigazione
- - vincolo paesaggistico relativo secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 3.8.1959 e degli articoli 142 e 146 decreto legislativo 42/2004
- - prescrizioni del piano territoriale di coordinamento paesistico approvato dalla Regione Liguria (articolo 48)
- - prescrizioni del piano del parco delle cinque terre (articolo 28)
- Inoltre essa risulta inclusa tra i siti di importanza comuntaria (SIC) secondo la direttiva 92/43/CEE.
Avverso la delibera privati cittadini e associazioni ambientaliste presentarono ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale che, con sentenza 7 maggio 2008, accolse le loro ragioni bloccando la costruzione del residence.
La sentenza è stata impugnata avanti il Consiglio di Stato dalla società edificatrice Villaggio marino Europa, dalla Regione Liguria, dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, dal Comune di Riomaggiore.
Tutti i soggetti ricorrenti nel giudizio di primo grado avanti il TAR hanno resistito all’appello e ad essi si si è unita, con intervento adesivo, la neocostituita associazione Osservatorio Europeo sulle Cinque Terre.
La sentenza del Consiglio di Stato ha accolto le ragioni ambientali proposte dagli appellati confermando la sentenza del TAR Liguria, con la seguente motivazione.
1. Il complesso di bungalows contiguo allo spiaggione di Corniglia, completato a metà degli anni ottanta del novecento, è sempre stato abusivo e mai condonato perchè in pendenza di istanza di condono (del 1985) entrarono in vigore le norme di attuazione del piano regolatore del Comune di appartenenza (Riomaggiore) che prevedevano (art. 223) che la sanatoria dovesse essere preceduta da un progetto di recupero paesistico ambientale affidata ad un futuro strumento urbanistico attuativo, conforme alle previsioni della Legge Regionale ligure (LR Ligure 36/97)
2. La delibera della Giunta Regionale ligure n. 998/97 che approvava il progetto (c.d. risanatore, in realtà edificatore) presentato dalla società Villaggio marino Europa è stata considerata illegittima dal TAR Liguria perchè il presupposto per l’approvazione di tale piano di recupero era la verifica della condonabilità degli abusi , presupposto mai verificatosi.
Inoltre, l’autorizzazione della Giunta ligure non ha tenuto conto, sempre secondo il TAR, del fatto che il piano di recupero contrasta con le prescrizioni del Piano Territoriale paesistico di coordinamento.
3. Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ne amplia la portata e valuta che il significato dell’art. 223 del Piano Regolatore del Comune di Riomaggiore sia quello di imporre nell’area di pregio naturalistico una valutazione non solo degli interessi edilizi e urbanistici ma anche di quelli paesaggistici, ai fini di un eventuale condono di abusi edilizi. In altre parole, l’abuso compiuto con la costruzione del villaggio Europa non può essere condonato poichè l’opera va prima adeguata per essere paesaggisticamente compatibile. E’ questa la previsione del menzionato articolo 223 del Piano Regolatore, ciò che rende infondata la tesi di tutti gli appellanti circa la mancata tempestiva impugnazione dell’articolo in questione che, secondo loro, consoliderebbe la delibera della Giunta che autorizza l’edificazione.
Il Consiglio di Stato manifesta un avviso contrario confermando la sentenza di primo grado: il piano di recupero (da proporre e approvarsi) deve precedere anche logicamente un eventuale condono.
4. L’iter evidenziato trova un riscontro anche nella Legge Statale n. 47/85 che crea un quadro obbligante per qualsiasi legge di grado inferiore come la Legge Regionale.
Il Piano Territoriale paesistico (art. 48) prevede che a fronte di insediamenti sparsi si applichi un regime conservativo quando vi sia l’esigenza di non alterare l’equilibrio raggiunto fra insediamento e ambiente naturale, consentendo anche interventi episodici preordinati al recupero di singole situazioni di degrado.
E’ quindi vietato: costruire nuovi edifici, alterare quelli esistenti, aprire nuove strade, modificare il tracciato o le caratteristiche di quelle esistenti, alterare in modo paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno.
5. Ritiene giustamente la sentenza del Consiglio di Stato che si dia una situazione di degrado non solo nel caso di deterioramento di edifici ma anche nel caso di abuso edilizio.
A questa stregua, il piano di recupero proposto dalla società Villaggio marino Europa e approvato dalla Giunta ligure contrasta indebitamente con il Piano Territoriale paesistico che, al contrario, avrebbe dovuto essere rispettato alla lettera. Infatti, il piano approvato altera manifestamente le caratteristiche qualitative dell’insediamento preesistente, violando la prescrizione che vieta la costruzione di nuovi edifici (ai bungalws si vorrebbero sostituire edifici a due piani) e modifica anche arbitrariamente la viabilità, in contrasto con le previsioni del Piano Generale.
Non si tratta di un piano di recupero in funzione migliorativa e conservativa ma, al contrario, di opere radicalmente diverse che sostituiscono l’esistente. Di qui la palese illegittimità
Al medesimo risultato conduce la previsione del Piano regolatore di Riomaggiore (il già citato art. 223) che va letto in coerenza con la legislazione di grado superiore, cioè gli artt. 31 e 32 Legge statale n. 47/1985.
Il condono mira a conservare opere realizzate mediante inserimento in una corretta pianificazione urbanistica e paesaggistica. Non è quindi possibile in sede di condono sostituire l’opera abusiva con una radicalmente diversa: l’opera esistente può solo essere ristrutturata rimanendo identica nella sua consistenza sostanziale. Per ciò la nuova edificazione (il residence) non può essere consentita.
Tutti gli appelli proposti sono respinti, la sentenza del TAR Liguria è confermata e viene ordinato all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alle disposizioni giudiziarie.
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Una vittoria delle ragioni ambientali
Villaggio Europa: sintesi della sentenza del Consiglio di Stato del 20 gennaio 2009 (pubblicata il 2-3-09)
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Commento ragionato alla sentenza del Consiglio di stato
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