ALLEGATO 1
PREMESSO
che il Comune di Riomaggiore,
con deliberazione consiliare n.16 del 4/5/2005, ha formulato alcune
osservazioni in merito al Progetto ed ha successivamente segnalato, con
nota n. 8799 del 7/10/2005, di
condividere pienamente i contenuti della bozza di Intesa riportati nella nota
dall’Ente Parco in data 7/10/2005;
che la Provincia della Spezia con
deliberazione consiliare n. 148 del 26.7.2005, ha condiviso le suddette
osservazioni formulate dall’Ente Parco evidenziando, comunque, la necessità di
addivenire alla prescritta preventiva Intesa sui contenuti del ridetto Progetto
con l’Ente Parco e gli Enti locali interessati al fine di superare gli aspetti
progettuali critici segnalati nella citata nota dell’Ente Parco del 5/5/2005;
che la Regione nella successiva fase
istruttoria:
a)
è addivenuta al convincimento di inserire nel Progetto in argomento, in
accoglimento della suddetta richiesta formulata dall’Ente Parco, la previsione
di due locali al servizio del parco (in aggiunta al già previsto locale -
biglietteria al servizio del Parco) localizzati in parte nell’area già
ricompresa nel progetto come sopra adottato ed, in parte, nell’area confinante,
sempre di proprietà della Società Villaggio Marino Europa s.r.l., ricadente nel
territorio del Comune di Vernazza – e, precisamente,
di un locale di 100 mq ricadente nel territorio del Comune di Riomaggiore e di un
locale di 40 mq ricadente nel territorio del Comune di Vernazza
- e la cui realizzazione è da porre a
carico della ridetta Società con impegno di cessione gratuita all’Ente Parco;
b)
ha conseguentemente trasmesso, con nota n. 86234 del 16/6/2006, la Bozza
di Intesa sul ridetto Progetto di recupero paesistico ambientale come affinato
ed integrato sulla base delle suindicate osservazioni;
che, in seguito: a) il Comune di Riomaggiore con deliberazione consiliare n. 22 del
29/6/2006 ha espresso l’assenso alla sottoscrizione della ridetta Intesa
chiedendo alla Regione di rilasciare direttamente l’autorizzazione paesistica
relativa agli interventi previsti nel sopramenzionato Progetto di recupero; b)
il Comune di Vernazza con deliberazione consiliare n
19 del 27/6/2006 ha espresso l’assenso alla sottoscrizione della sopracitata
Bozza di Intesa;
che, successivamente, l’Ente Parco, ha
formulato via e-mail alcune ulteriori proposte di integrazione dell’atto
unilaterale d’obbligo, facente parte integrante del Progetto in argomento;
che, pertanto, l’Amministrazione
Regionale, con nota 24584 del 25.3.2007 ha trasmesso all’Ente Parco ed ai due
Comuni sopra menzionati la versione aggiornata della Bozza di Intesa sul
Progetto in argomento integrata con le suindicate proposte i cui contenuti sono riportati nella
deliberazione della Giunta Regionale n. 876 del 27.7.2007 di assenso alla sua
sottoscrizione;
che in vista della stipula dell’Intesa sopramenzionata è stato acquisito l’assenso formale:
a) del Parco Nazionale delle Cinque Terre con deliberazione n. 18 del 16.4.2007;
b) del Comune di Riomaggiore con deliberazione consiliare n. 17 del 29.6.2007;
c) del Comune di Vernazza con deliberazione consiliare n. 17 del 28.6.2007;
CONSIDERATO
che il Progetto di recupero paesistico ambientale
di che trattasi, avente valore di Strumento Urbanistico Attuativo di iniziativa
privata ai sensi della l.r. 24/1987 e s.m., nell’ultima versione evolutasi a
seguito degli affinamenti e delle integrazioni intervenuti dopo la fase di
pubblicità-partecipazione in premessa menzionata - come in dettaglio
specificato nella relazione tecnica del Servizio Procedimenti Concertativi n.
263 del 31.7.2007, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale - è volto alla riqualificazione ambientale dell’area oggi
occupata dai manufatti sopra indicati e prevede essenzialmente la realizzazione
dei seguenti interventi:
1.
demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti, oggetto di istanze
di condono edilizio presentate ai sensi dell’art. 31 della L. n. 47/1985 e s.m.
ed aventi una superficie pari a 1.571 mq., come dichiarati nel quadro B dei
modelli di dette istanze;
2.
realizzazione, in sostituzione di
manufatti di cui al punto 1. di un complesso edilizio a destinazione turistico-ricettiva (Residenza Turistico Alberghiera)
costituito da sei edifici di cui uno con funzione bar/ristorante e
reception/sale comuni e servizi e da cinque con funzione di residenze turistico
alberghiere con capienza di 134 posti letto, il tutto concretante una
superficie pari a mq. 1539;
3.
riqualificazione
di un tratto del percorso pubblico panoramico;
4.
sistemazione di un’area a verde
pubblico;
5.
consolidamento del muraglione
sottostante il Villaggio Europa;
6.
realizzazione di tre locali per
servizi connessi al Parco da cedere, con la relativa area di pertinenza, al
Parco Nazionale delle Cinque Terre;
che il progetto in argomento risulta compatibile con le previsioni:
A. del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, assetto insediativo, che classifica l’area interessata come “IS-CE – Insediamenti sparsi in regime di conservazione”, disciplinata dall’art. 48 delle relative norme di attuazione, in quanto, nel rispetto degli attuali rapporti dimensionali-quantitativi propone il recupero paesaggistico ed urbanistico dell’attuale situazione di degrado esistente, assicurando la complessiva riqualificazione dell’ambito;
B. del vigente Piano Territoriale della Costa, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 64 del 19.12.2000, che prevede, tra gli indirizzi di intervento, uno specifico studio per la riqualificazione del sito con eventuale demolizione e ricostruzione;
C. del vigente Piano Regolatore Generale di Riomaggiore in quanto è conforme alle previsioni del citato art. 223 delle relative norme di attuazione, per quanto riguarda sia il rispetto dei limiti dimensionali sanciti nella suddetta norma, sia le opere di riqualificazione paesaggistica e di urbanizzazione previste che risultano coerenti con le caratteristiche del contesto;
che il progetto di cui sopra, in quanto interessa aree ricadenti in zona soggetta al vincolo paesistico-ambientale di cui all’art. 142 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 (recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha sostituito il D.Lgs. n. 490/1999), risulta assoggettato al rilascio della relativa autorizzazione paesistico-ambientale, ai sensi dell’art. 159 del citato D.Lgs. 42/2004, di competenza regionale;
DATO ATTO
che il
progetto di che trattasi consta degli elaborati grafici, descrittivi e
normativi indicati nella già citata relazione tecnica n. 263/2007;
che le strutture
regionali a vario titolo competenti nel procedimento in parola si sono espresse
in senso favorevole, nei termini riportati nella ridetta relazione tecnica n.
263/2007;
che il Comitato
Tecnico Regionale per il Territorio – Sezione Urbanistica, nella seduta del
31.7.2007, ha espresso parere favorevole all’approvazione del Progetto di
recupero paesistico ambientale in oggetto indicato dal contestuale rilascio
della relativa autorizzazione paesistico-ambientale
di cui al citato art. 159 del D.Lgs n. 42/2004;
1. di approvare, per le motivazioni contenute nella relazione tecnica del Servizio Procedimenti Concertativi n. 263 del 31.7.2007, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il Progetto di recupero paesistico ambientale in premessa indicato avente contenuti e valore di Strumento Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in loc. Spiaggione di Corniglia nel Comune di Riomaggiore, con contestuale rilascio dell’autorizzazione paesistico-ambientale di cui all’art. 159 del D.Lgs n. 42/2004;
2. di disporre che il Servizio Procedimenti Concertativi provveda agli adempimenti di pubblicità previsti dall’art. 15 della l.r. 36/1997 e s.m. e i.