S o n o   i n   r e g o l a ?

Obbligo per le pubbliche  amministrazioni di pubblicare sul proprio sito internet

 

  1. retribuzioni annuali
  2. curricula vitae
  3. indirizzi mail e tel dei dirigenti e segretari comunali
  4. tassi di assenza
  5. conferimenti di incarichi con motivazioni, requisiti, professionalità, esperienza in misura della prestazione e del compenso attribuito

Secondo voi sui siti del Parco Nazionale e dei comuni delle Cinque Terre  la legge 69/2009 è rispettata?

guardate i siti e segnalate

www.parconazionale5terre.it

www.comune.riomaggiore.sp.it

www.comune.vernazza.sp.it

www.comunemonterosso5terre.it

 

Un lettore ci segnala:

L'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95 che si può leggere per intero all'indirizzo: www.parlamento.it/parlam/leggi/09069l.htm
recita:
Art. 21.

(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».
3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge

 

 

per le 5 terre news


 

in collaborazione con l'Osservatorio Europeo sulle Cinque Terre, associazioni e liberi cittadini