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Un
lettore ci segnala:
L'art.
21 della legge 18 giugno 2009,
n. 69
"Disposizioni per lo
sviluppo economico, la
semplificazione, la
competitività nonché in materia
di processo civile"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 19
giugno 2009 - Supplemento
ordinario n. 95 che si può
leggere per intero
all'indirizzo:
www.parlamento.it/parlam/leggi/09069l.htm
recita:
Art. 21.
(Trasparenza sulle retribuzioni
dei dirigenti e sui tassi di
assenza e di maggiore presenza
del personale)
1.
Ciascuna delle pubbliche
amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive
modificazioni, ha l'obbligo di
pubblicare nel proprio sito
internet le retribuzioni
annuali, i curricula vitae,
gli indirizzi di posta
elettronica e i numeri
telefonici ad uso professionale
dei dirigenti e dei segretari
comunali e provinciali nonché di
rendere pubblici, con lo stesso
mezzo, i tassi di assenza e di
maggiore presenza del personale
distinti per uffici di livello
dirigenziale.
2.
Al comma 52-bis
dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, la
lettera c) è sostituita
dalla seguente:
«c)
obbligo, per la singola
amministrazione o società che
conferisca nel medesimo anno
allo stesso soggetto incarichi
che superino il limite massimo,
di assegnare l'incarico medesimo
secondo i princìpi del merito e
della trasparenza, dando
adeguatamente conto, nella
motivazione dell'atto di
conferimento, dei requisiti di
professionalità e di esperienza
del soggetto in relazione alla
tipologia di prestazione
richiesta e alla misura del
compenso attribuito».
3. Il termine di cui all'alinea
del comma 52-bis
dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è
differito fino al sessantesimo
giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente
legge
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